La legge per l’elezione diretta del sindaco compie trent’anni  I primi ad applicarla i “ragazzi sindaci”

La legge per l’elezione diretta del sindaco compie trent’anni I primi ad applicarla i “ragazzi sindaci”

Nel 1992 anno nero segnato dalla strage di Capaci, 23 maggio e dalla morte del giudice Paolo Borsellino, 19 luglio, gli atti dell’XI legislatura dell’Assemblea Regionale Siciliana registrano e documentano che il 29 luglio 1992, a dieci giorni di distanza dall’uccisione di Borsellino, il presidente della Regione, Giuseppe Campione, su proposta dell’Assessore agli Enti Locali, Massimo Grillo ha presentato il disegno di legge e la “Relazione del Governo Ragionale” sulle “Norme per l’elezione con suffragio popolare del sindaco” che, prima in Italia, diventerà la legge n. 7, approvata il 13 agosto successivo con 61 voti favorevoli e 5 astenuti, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione il 29 agosto 1992, ed entrata in vigore il 13 settembre 1992, innovando l’ordinamento siciliano e italiano con l’introduzione dell’elezione diretta dal sindaco da parte dei cittadini.
La finalità della legge è stata appunto quella di rafforzare la stabilità e la durata del governo locale di 4 anni, (divenuti cinque in base alla Legge regionale n. 25 del 2000) e l’efficienza degli organi istituzionali e dell’esecutivo locale.
Nella storia dell’ordinamento italiano il conferimento della carica di sindaco scaturiva dalle indicazioni del consiglio comunale, nel quale le frequenti mozioni di sfiducia restringevano la durata del mandato di sindaco in molti comuni ad un massimo di sei mesi, come testimonia l’elenco dei 26 sindaci di Catania dal 1947 al 1992 e degli ultimi cinque sindaci nei trent’anni dopo la Legge 7.
Linea temporale della durata dei Sindaci di Catania

“L’innovazione dell’elezione diretta del sindaco ha costituito una riforma autentica ed una svolta decisiva nella realtà politica” ha scritto l’on. Paolo Piccione, presidente dell’ARS dell’epoca, infatti, anche mediante le due schede elettorali distinte, una per il Sindaco ed una per il Consiglio, sancisce la separazione della funzioni: amministrazione e gestione al Sindaco e alla Giunta; indirizzo e controllo al Consiglio comunale, assicurando una maggiore durata di governabilità.
Nel volume di Eugenio Consoli e Giuseppe Zarzana (Ila Palma, 1992) che documenta l’iter della legge vengono descritti i presupposti delle riforme introdotte dalla Legge regionale n. 7 e svolto un approfondito commento ai 40 articoli che la compongono, con allegata appendice delle relazioni di accompagnamento dei disegni di legge e l’elenco dei Comuni secondo il sistema elettorale.
Dalla nomina regia del Sindaco dei primi anni postunitari, dopo la parentesi fascista del “podestà”, l’elezione del sindaco è rimasta dal 1946 “indiretta”, gestita all’interno del Consiglio comunale, come avveniva in Danimarca e nella Repubblica Federale Tedesca che eleggeva il “borgomastro”, il mayor nel Regno Unito, il maire in Francia.
Di quel significativo avvenimento legislativo oggi si fa ricordo e si mettono in luce i benefici del provvedimento che ha assicurato alla gestione amministrativa dei Comuni una certa stabilità e continuità gestionale e programmatica a livello locale. I primi benefici con le votazioni del 1993 hanno dato vita alla “primavera di Catania” con Enzo Bianco e di Palermo con Leoluca Orlando.
La composizione della Giunta e i poteri del Sindaco vengono ben definiti nella legge, negli artt. 12 e 13, così come pure i compiti e le funzioni del presidente del Consiglio, agli artt. 19 e 20, ed insieme ai criteri della candidabilità si definisce il potere di nomina e di revoca degli assessori.
La prima applicazione della Legge 7/1992 a livello scolastico è avvenuta nella scuola media
“G. D’Annunzio” di Motta S Anastasia, quando nel marzo 1993 è stato attivato il primo Consiglio Comunale dei Ragazzi della “scuola-piccola città”.
Sono stati i ragazzi stessi ad insegnare ai genitori, in vista delle elezioni nel mese di giugno, come attuare le procedure elettorali previste nel testo legislativo che hanno cominciato a studiare come “lezione di Educazione Civica” che si impara facendo.
Il primo sindaco di Motta S Anastasia eletto dai cittadini è stato appunto il papà della ragazza sindaco Barbara Santagati.
Adottando il “learning by doing”, i ragazzi hanno meglio compreso il valore della democrazia, della partecipazione e della cittadinanza attiva e responsabile.
La formula del giuramento, “Giuro di essere fedele alla Repubblica ed al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni con il solo scopo del pubblico bene”, che i ragazzi sindaci, gli assessori e i consiglieri imparano a memoria, costituisce la sintesi del vero impegno politico di “ricerca del bene comune” e per gli studenti si traduce anche nel “Mi impegno a collaborare per il bene della scuola, piccola città e per la crescita sociale e civile della comunità scolastica”.
Il progetto del Consiglio dei Ragazzi oggi è diffuso in tutte le Regioni con oltre 700 ragazzi sindaci e nelle diverse regioni coinvolge le Amministrazioni Comunali con formali delibere e impegni di spesa, oppure le scuole, essendo un progetto del Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto.
La Regione Veneto nel 2020 ha emanato una legge che incentiva tutti i Comuni ad attivare i Consigli comunali dei Ragazzi e si attende che anche la Regione Sicilia faccia altrettanto.
“La legge n. 7 ha colto nel segno, riavvicinando i cittadini ai loro municipi, sollecitando una partecipazione attiva, stimolando il dibattito, sollecitando interventi efficaci e funzionali al bene comune.”
Come ha scritto Eugenio Consoli, consigliere parlamentare dell’Assemblea Regionale, il quale ha seguito l’iter legislativo dall’attuazione della Legge n. 142 del 1990 e poi la legge n. 48 dell’11 dicembre 1991 sulla riforma dell’ordinamento locale, avvenuto anche grazie al sostegno del Comitato siciliano per le riforme elettorali – CORELSI , “è stata una riforma autentica, ma forse si è trattato di una riforma incompiuta integralmente, in quanto non tanto coraggiosa da portare sino alle naturali conseguenze l’universo riformatore che avrebbe potuto dischiudersi nell’ambito della Regione”
Si evidenzia, infatti, che “Con il varo della legge regionale n. 26 del 1993 si completava il quadro di riforme che introducevano il sistema dell’elezione diretta degli amministratori locali siciliani e trovava compimento quanto previsto nella disposizione programmatica contenuta nella legge regionale n. 48 del 1990 sull’ordinamento dei minori enti territoriali. La “legislatura riformatrice” iniziata nel 1991 si conclude, infatti, nella primavera del 1996, lasciando il posto ad una nuova Assemblea regionale, eletta in un nuovo clima politico.
Cosa ha prodotto l’elezione diretta del Sindaco?
In molte realtà locali sono proliferate le “liste civiche” e si è registrato che spesso nei comuni capoluogo, e nelle grandi città, i primi cittadini entravano in aperto conflitto con le maggioranze a cui erano stati elettoralmente collegati,

Cosa è successo dopo?.
L’Assemblea della XII legislatura (1996) varò nel giro di un anno una legge, la n. 35, che diede immediatamente il segno del passaggio ad una nuova fase, caratterizzata dal tentativo di normalizzazione del quadro politico e del sistema di governo degli enti locali.
In sostanza, la legge n. 35 riagganciava il meccanismo della cessazione anticipata del sindaco alla volontà esclusiva del consiglio, con la mozione di sfiducia, sia pure prevedendo un’ampia maggioranza sia per la validità della presentazione, che per l’efficacia del voto.
Inoltre sopprimeva la scelta della precedente Assemblea di adottare la doppia scheda per consentire in maniera perfettamente tangibile l’eventuale voto disgiunto tra il candidato sindaco e la lista o coalizione di liste con esso collegate.
Si trattava di una chiara scelta di segno completamente diverso rispetto all’orientamento di quattro anni prima.

Comincia così il cammino del decentramento istituzionale dello stato unitario dopo l’entrata in vigore delle modifiche al titolo V della parte II della Costituzione, che condurrà alla legge nazionale n. 59 del 1997 (Legge Bassanini) che spianò il sentiero dell’autonomia degli Enti locali e del servizio pubblico avviando anche il cammino dell’autonomia scolastica.

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