Roma, Nuovo Codice della strada: dalla rivoluzione dei monopattini alle multe più salate

Roma, Nuovo Codice della strada: dalla rivoluzione dei monopattini alle multe più salate

ROMA – Oltre 40 articoli modificati e perfino nuovi “principi ispiratori” per l’articolo che ora recita “La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato”: lo tsunami che ha investito il codice della strada è da record. Ecco cosa cambia da mercoledì 10 novembre

Monopattini
Altro che “stretta”: per un cavillo tecnico, una svista nella formulazione del testo, ora è possibile che con un monopattino si possa viaggiare liberamente sulle strade statali e sulle provinciali, purché non ci sia una ciclabile accanto alla carreggiata. E visto che le piste ciclabili non ci sono mai vicino questo tipo di strade a scorrimento veloce ora in Italia si crea un enorme problema per la sicurezza stradale.

Arriva poi l’obbligo di avere indicatori di direzione, stop, e freni anteriori e posteriori. Niente obbligo di casco o targa ma arrivano nuovi limiti di velocità: da 25 a 20 orari, rimane il limite di 6 km/h sulle pedonali. Infine ora si elencano con precisione i requisiti che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono possedere: assenza di posti a sedere; motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW; segnalatore acustico; regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti; marcatura ‘CE’ prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006. Sanzioni da 100 a 400 euro e confisca del veicolo per monopattini truccati.

Servizi noleggio monopattini
I servizi di noleggio dei monopattini elettrici, anche in modalità free-floating, possono essere attivati esclusivamente con apposita deliberazione della Giunta comunale, nella quale devono essere previsti, oltre al numero delle licenze attivabili e al numero massimo dei dispositivi in circolazione: l’obbligo di copertura assicurativa per lo svolgimento del servizio stesso; le modalità di sosta consentite per i dispositivi interessati; le eventuali limitazioni alla circolazione in determinate aree della città. E poi viene introdotto il concetto di Geo-Fencing, ossia un perimetro virtuale associato ad un’area geografica del mondo reale.

Assicurazioni monopattini
La partita non è ancora conclusa. Al momento non è obbligatoria ma il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in collaborazione con il Ministero dell’interno e con il Ministero dello sviluppo economico, deve avviare una apposita istruttoria finalizzata alla verifica della necessità dell’introduzione dell’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile per i danni a terzi derivanti dalla circolazione dei monopattini elettrici. Il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmetterà alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sugli esiti dell’attività istruttoria di cui al primo periodo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Quindi si deciderà a maggio prossimo.

Uso dei monopattini
Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, e di giorno, qualora le condizioni di visibilità lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresì dotati posteriormente di catadiottri rossi. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità.

I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e il casco è obbligatorio solo per i minorenni dai 14 anni. È vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo. È vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi è consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. È altresì vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

Sosta dei monopattini
I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarità, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purché le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica è comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli. Gli operatori di noleggio di monopattini elettrici, al fine di prevenire la pratica diffusa del parcheggio irregolare dei loro mezzi, devono altresì prevedere l’obbligo di acquisizione della fotografia, al termine di ogni noleggio, dalla quale si desuma chiaramente la posizione dello stesso nella pubblica via.

Monoruota, Hoverboard e Segway
Si possono usare di nuovo ovunque, Anche qui per una svista; chi ha redatto il testo non si è accorto che cancellando il capitolo dove si parlava espressamente dei Segway, dei monoruota e degli hoverboard, ha reso possibile il fatto che ora chi usa questi strani mezzi non può essere più sanzionato se viaggia fuori delle aree di sperimentazione che ogni comune doveva dare in base al decreto Toninelli. Quindi in assenza di divieti questi veicoli si potranno usare di nuovo ovunque senza rischiare nulla perché legittimati dal Decreto 4 giugno 2019.

Casco su motorini e moto
Chi guida è sempre responsabile del fatto che il suo passeggero non indossa il casco. E non solo, come oggi, se il trasportato è minorenne.

Sosta disabili
Raddoppiano le multe e si triplica la sottrazione dei punti per chi parcheggia senza averne diritto negli spazi riservati ai disabili. Le sanzioni passano infatti fa 84-355 euro a 168-672 euro e i punti decurtati da 2 a 6. Si chiarisce anche un punto: i disabili fino a oggi dovevano pagare la sosta nelle strisce blu (norma in realtà mai applicata). Con le modifiche questo obbligo decade.

Parcheggi
Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo: dei veicoli degli organi di polizia stradale, dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso; dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilita’, munite del contrassegno; dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di eta’ non superiore a due anni, munite di contrassegno speciale, denominato «permesso rosa»; dei veicoli elettrici; dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite; dei veicoli adibiti a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; dei veicoli adibiti al trasporto scolastico nelle ore stabilite.

Cellulare alla guida
Il codice diventa più preciso e ora cita espressamente smartphone, computer portatili, notebook e tablet e tutti i “dispositivi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”. In questo modo non si potranno più fare ricorsi contestando il fatto che il vecchio codice non vietava espressamente l’uso di questi dispositivi, chiamati “apparecchi radiomobili”

Foglio rosa
Per il primo anno dal conseguimento della partente B, potranno guidare autovetture di potenza, riferita alla tara, superiore a 55 kW (74 CV)/t e potenza massima pari a 70 kW (95 CV), a patto che al loro fianco sia presente una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno 10 anni. I neopatentati potranno beneficiare del foglio rosa che avrà una durata di 12 mesi (e non più 6 come prima) e di tre tentativi – al posto di due – per l’esame di teoria.

Pubblicità sulle strade e sui veicoli
Diventa vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

La rimozione della pubblicità contestata deve avvenire entro cinque giorni e, nei casi più gravi, l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario. Ma chi decide che è “pubblicità sessista”? Quanti ricorsi avremo da parte delle aziende pubblicitarie e private? E le eventuali richieste di risarcimento? Serve subito il decreto attuativo con garanzie anche per gli operatori degli organi di polizia stradale

Utente vulnerabile
Il nuovo art. 3 del Codice della Strada definisce con precisione la tipologia di utente vulnerabile: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.

Incentivo per prendere la patente
Ci sono fino a mille euro di incentivi (per i giovani fino a 35 anni, per chi riceve reddito di cittadinanza o ammortizzatori sociali) per chi vuole prendere la patente. Il contributo economico non dovrà essere superiore al 50 per cento del totale delle spese sostenute.

Auto a noleggio, multa per chi guida
Chiarita la norma che ha suscitato molti ricorsi: ora chi commette un’infrazione con un’auto a noleggio dovrà pagare. E la società di noleggio non è responsabile delle infrazioni commesse da chi è alla guida.

Blocchi alla circolazione
L’ente proprietario della strada può, con una precisa ordinanza stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO)

Trasporti in condizioni di eccezionalità
Il trasporto con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia nonché di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati, comunque in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali si applica sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi, purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile”.

Giro di vite sui mezzi pubblici inquinanti
Dai provvedimenti straordinari dei sindaci a quello strutturali del codice della strada: dal 30 giugno 2022 non possono più circolare mezzi pubblici Euro 1 dal gennaio 2023 le Euro 2, mentre dal gennaio 2024 il divieto colpirà anche le Euro 3. E per il rinnovo del parco di trasporto pubblico locale previsti 5 milioni di euro per il 2022 e 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2035.

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