Palermo, Covid, in Sicilia no Dad in comuni arancioni

Palermo, Covid, in Sicilia no Dad in comuni arancioni

PALERMO – Mentre continuano le polemiche sul super Green pass per viaggiare sullo Stretto col presidente della Regione che decide di consentire ai siciliani di salire sulle navi col tampone negativo ma non di rientrare in Sicilia e il sindaco Cateno De Luca che vive in tenda sul molo e fa lo sciopero della fame fino a che il governo nazionale non varerà una norma apposita, Nello Musumeci, nell’ordinanza sui collegamenti marittimi in Sicilia, inserisce anche le scuole abrogando, l’articolo 2 della precedente misura del 7 gennaio scorso che concedeva ai sindaci di comuni in zona arancione la possibilità di chiudere le scuole con didattica in presenza e attivare la Dad. Diversi sindaci anche di città capoluogo avevano chiuso le scuole provocando ricorsi e decisioni del Tar che aveva ordinato la riapertura degli istituti. La norma nazionale concede deroghe per la presenza a scuola solo ai comuni in zona rossa. L’art. 2 della precedente ordinanza di Musumeci diceva che nei territori dichiarati zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta al rischio estremamente elevato di diffusione del covid 19, previo parere dell’Asp, il sindaco può adottare provvedimenti di sospensione totale o parziale delle attività didattiche con conseguente adozione della Dad.
E nel dibattito sui vaccini entra il consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia che ha disposto una istruttoria per sapere come il cittadino venga seguito prima e dopo il vaccino anti covid.
Modalità di valutazione di rischi e benefici operata, a livello generale, nel piano vaccinale e, a livello individuale, da parte del medico vaccinatore, anche sulla basa dell’anamnesi pre-vaccinale; se vengano consigliati all’utenza test pre-vaccinali, anche di carattere genetico (considerato che il corredo genetico individuale può influire sulla risposta immunitaria indotta dalla somministrazione del vaccino); chiarimenti sugli studi ed evidenze scientifiche (anche eventualmente emerse nel corso della campagna vaccinale) sulla base dei quali venga disposta la vaccinazione a soggetti già contagiati dal virus; le modalità di raccolta del consenso informato. Sono alcuni dei quesiti che il Cga chiede al collegio composto dal segretario generale del ministero della Salute, dal presidente del Consiglio superiore della Sanità operante presso il ministero della Salute e dal direttore della Direzione generale di prevenzione sanitaria per la “verifica della non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale”. Il collegio incaricato dell’istruttoria dovrà inoltrare una dettagliata relazione, alla quale dovranno essere allegati i documenti di riferimento, entro il 28 febbraio. L’udienza camerale è fissata per il 16 marzo, alle ore 9. Il Cga è intervenuto nell’ambito della valutazione dell’appello, proposto da un tirocinante, iscritto al terzo anno del corso di Laurea d’Infermieristica, non ammesso al corso formativo in strutture sanitarie perché non si è sottoposto al vaccino per il Covid-19. Il Tar aveva dato ragione all’Università degli Studi di Palermo

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