Assostampa Siracusa, illegali i comunicati stampa di Priolo e Portopalo

Assostampa Siracusa, illegali i comunicati stampa di Priolo e Portopalo

“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Evidentemente, la nota inviata lo scorso 15 maggio a tutti i sindaci della provincia di Siracusa, pur nella sua esaustiva ed abbondante citazione di norme e leggi nazionali e regionali, non è stata sufficiente a chiarire alcuni aspetti legati agli uffici stampa negli enti locali in Sicilia e, aggiungiamo, ad altre strutture comunque legate alle amministrazioni. Negli ultimi giorni le redazioni hanno ricevuto due comunicati. Il primo inviato da un non meglio precisato “Ufficio comunicazioni” della Pro Loco di Priolo Gargallo ed il secondo dal Comune di Portopalo di Capo Passero, con dichiarazione dello stesso sindaco e dell’assessore al Turismo”. A denunciarlo è il segretario di Assostampa Siracusa, Prospero Dente.
“Gli uffici stampa negli enti locali in Sicilia, costituiti ai sensi dell’articolo 58 della Legge regionale n. 33 del 18/05/1996, sono disciplinati dall’art. 9 della Legge n. 150 del 07/06/2000 “Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”, così come recepita dall’articolo 127 della Legge regionale n. 2 del 26/03/2002. La Legge 150/2000, con l’art. 7, istituisce inoltre, tra i profili professionali che si occupano di informazione e comunicazione all’interno della P.A., la figura del Portavoce, anche esterno all’amministrazione, che coadiuva l’organo di vertice dell’ente, con compiti di diretta collaborazione, ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Si tratta quindi di incarico fiduciario, scelto tramite comparazione di curricula, assimilabile agli incarichi cosidetti di “staff”. Torniamo a rammentare, quindi, che la divulgazione da parte di un ente pubblico, di comunicati stampa anonimi, ovvero privi della firma del loro redattore, o siglati da un non giornalista, è una violazione della legge 150 del 2000 e potrebbe configurare anche il reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 codice penale) qualora l’estensore non sia iscritto all’Ordine. Si richiama l’indicazione del Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, che già nel 2012 ha deliberato “di procedere per vie legali nei confronti di tutti coloro i quali inviano comunicati senza averne titolo, denunciandoli all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione giornalistica”. Questa segreteria continuerà a segnalare, quindi, ogni violazione al Consiglio dell’Ordine dei Giornalisti per valutare se procedere per vie legali, denunciando ogni non iscritto all’autorità giudiziaria. Nelle more, nel pieno rispetto delle direttive dello stesso Ordine nazionale dei Giornalisti, ricordiamo che i comunicati stampa anonimi e comunque firmati da un non iscritto all’Albo, devono essere cestinati”.

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